Risarcimenti danni per incidente stradale
Contratti assicurativi e polizze vessatorie
“La clausola contrattuale, con la quale Società d’Assicurazioni ha escluso l’operatività della polizza, per avere il conducente guidato in stato di ebbrezza, è, senza ombra di dubbio, invalida”.
La clausola, infatti, appare vessatoria ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., dato che palesemente istituisce una limitazione di responsabilità dell’assicuratore.
Essa era, pertanto, soggetta alla specifica approvazione per iscritto.
Questa è la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale di Venezia- Sezione Distaccata di Dolo con sentenza depositata l’11/07/2002.
La massima di tale sentenza, assolutamente condivisibile, così recita: “La clausola del contratto di assicurazione r.c.a. che limita la responsabilità dell'assicuratore nel caso di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, è vessatoria, e va approvata specificamente per iscritto”.
Il punto di partenza della riflessione è la distinzione tra clausole che, nel contratto di assicurazione per la R.C. auto, determinano l’oggetto del contratto e clausole che limitano, invece, la responsabilità dell’assicuratore.
Per il Tribunale di Venezia solo le clausole che limitano la responsabilità dell’assicuratore sono vessatorie mentre le altre sono da ritenersi sempre valide ed efficaci; tale soluzione è conforme a quanto deciso dalla Cassazione civile anche in tempi recenti con la sentenza 29 maggio 2006, n. 12804: “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono, viceversa, all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito”. Allo stesso modo aveva statuito in passato con la medesima Corte di legittimità con le sentenze 04 febbraio 2002, n. 1430 e 09 marzo 2005, n. 5158.
Orbene, secondo il Tribunale veneto, la clausola che prevede l’inoperatività della garanzia in caso d’ebbrezza del conducente appartiene al novero di quelle che hanno l’effetto di limitare la responsabilità dell’assicuratore
Del resto non è sostenibile la tesi contraria, dato che, allo stesso modo, l’assicuratore potrebbe unilateralmente limitare l’operatività della polizza a qualsiasi caso di violazione delle norme del codice della strada, rendendo, di fatto, sempre inoperante la copertura assicurativa.
Sempre secondo tale corte di merito, infatti, l’aver violato gli art. 186 e 187 c.d.s. non sembra ontologicamente diverso o più grave dell’aver violato l’art. 141 c.d.s (eccesso di velocità), o aver omesso di concedere la dovuta precedenza ad un incrocio. Si tratta, in entrambi i casi, di un comportamento imputabile a colpa e/o a dolo del conducente l’autovettura.
La soluzione prospettata dal tribunale veneto appare, dunque, la più corretta da seguire soprattutto alla luce della giurisprudenza in materia di clausole limitative della responsabilità.
Vi è poi un ulteriore motivo che ha spinto il suddetto Tribunale a respingere la domanda di rivalsa: la mancata prova della effettiva conoscenza da parte dell’assicurato della clausola oggetto di contestazione.
La sentenza, al riguardo, afferma che la clausola di rivalsa “è inefficace ai sensi dell'art. 1469 bis ss. c.c., quando sia predisposta unilateralmente dal professionista, e il consumatore non abbia di fatto avuto modo di conoscerla prima della stipula (nella specie, la clausola era contenuta in un libretto allegato alla polizza)”.
Dato per pacifico che il contratto di assicurazione per la R.C. auto rientri tra i contratti sottoscritti dal consumatore, si deve ritenere che allo stesso si applichi la disciplina prevista dagli art. 1469 bis e seguenti (ora sostituita dall'articolo 142 del D.LGS. 6 settembre 2005).
Si rende, quindi, necessario un esame delle norme direttamente applicabili al caso di specie.
L’art. 1469 bis stabilisce che devono presumersi vessatorie “fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
L’art. 1469 ter prevede, invece che “..nel contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
L’art. 1469 quinquies, infine, prescrive l’inefficacia di quelle clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano avuto “per oggetto o per effetto quello di prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Considerato il quadro normativo, se ne debbono trarre le seguenti conclusioni:
a) l’automobilista medio, non è, ovviamente, in grado di apportare alcuna modifica alle condizioni di polizza, fissate unilateralmente dall’assicuratore;
b) l’automobilista medio poteva non conoscere l’intero corpus delle condizioni generali che, come risulta dai documenti prodotti dalla BPU, costituivano un separato libretto di polizza richiamato dal contratto sottoscritto.
Si deve, dunque, ragionevolmente affermare che, salva la prova contraria spettante all’assicuratore, il contraente non abbia di fatto conosciuto la clausola che limita la responsabilità della Società di Assicurazione in caso di guida in stato d’ebbrezza.
Per tale motivo, tale clausola dovrà essere dichiarata inefficace e non operante nel caso di specie.




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